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Ordinanza — n. 40091/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reproducing already examined grounds without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Guida Riccardo inadmissible. The appellant challenged his conviction for driving under the influence, arguing generic points regarding fact-finding and the use of presumptions that had already been thoroughly addressed by the lower courts. The court rejected these arguments as repetitive and lacking substantive legal critique, noting that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt different fact-finding parameters.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it reproduces grounds already examined and dismissed by the lower courts with correct legal arguments, or when it merely proposes a different interpretation of factual elements without providing new legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility repetitive grounds of appeal factual elements review driving under influence judicial review limits alibi testimonianze contraddittorie false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA RICCARDO nato a ROMA il 06/02/1975 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.GUIDA RICCARDO, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella resa il 5 giugno 2023 dal Tribunale di Velletri, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c. e comma 2 bis cod. strada, per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato 2,96 g/I — 2,94 g/I), con l'aggravante di aver procurato un incidente;

2. il ricorso propone un unico motiv0, relativo al vizio di violazione di legge e di motivazione in in ordine all'accertamento dei fatti ed in particolare alla individuazione dell'imputato;

2. il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi riproduttivi di ragioni di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica. In sostanza, tutti gli argomenti prospettati, incluse le critiche alla illegittima utilizzazione delle presunzioni, e le censure articolate dalla difesa, riguardanti la individuazione e la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.

3. Il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello dei Tribunale, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601);

4. il ricorso deve dunqueessere dichiarato inammissibile, con condanna del 6#'-‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della