Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of factual re-evaluation by the supreme court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to apply the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued for a different factual reconstruction and criticized the use of presumptions, but the court found these arguments generic and repetitive of reasons already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges. Consequently, the court ruled that the supreme court cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, upholding the lower court's decision on the driver's liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55, 361 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and repetitive grounds of criticism render an appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTO GAMERO WALTER ALEJANDRO nato il 29/11/1960 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SOTO GAMERO WALTER ALEJANDRO, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella resa il 22 giugno 2023 dal Tribunale di Firenze, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c. e comma 2 bis cod. strada, per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato 1,6503/1 - 1,70 g/1), con l'aggravante di aver procurato un incidente;
2. il ricorso propone i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione agli artt. 55 e 361 cod.proc.pen., in ordine all'accertamento dei fatti ed in particolare alla individuazione dell'imputato; vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi riproduttivi di ragioni di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica. In sostanza, tutti gli argomenti prospettati, incluse le critiche alla illegittima utilizzazione delle presunzioni, e le censure articolate dalla difesa, riguardanti la individuazione e la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.
3. Il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/1112020, dep. 2021, Rv. 280601).
4. Inoltre, la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consi