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Ordinanza — n. 40089/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to insufficient motivation requirement for penalties near statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Sante Lopedota inadmissible. Lopedota argued a defect in reasoning regarding the sentencing, claiming the appellate court's equivalence of generic mitigating circumstances to an aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code was flawed. The court rejected this, ruling that when a penalty is close to the statutory minimum, the judge's obligation to provide detailed motivation is attenuated, requiring only a reference to the adequacy criterion under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When a penalty imposed is close to the statutory minimum, the judge's obligation to provide detailed motivation is attenuated, requiring only a reference to the adequacy criterion which implicitly includes the elements of Article 133.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility penalty near statutory minimum obligation of motivation adequacy criterion Article 133 Penal Code sentencing reasoning attenuated motivation duty decisione pendente lite

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1 n.2) cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Rv. 256464
(Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Rv. 256464 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPEDOTA SANTE nato a ALTAMURA il 20/01/1982 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.2), cod.pen. e confermando nel resto, la decisione del Tribunale di Bari del gennaio 2018, con la quale SANTE LOPEDOTA era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n.2) cod.pen., così riqualificata l'originaria contestazione, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi dei beni presenti all'interno di un esercizio commerciale, forzando le porte di ingresso e poi minacciando uno dei soci della società che lo gestiva, prospettando che ci sarebbero stati guai se fossero stati chiamati i Carabinieri.

Evento non consumatosi a seguito dell'intervento di altre persone e dei Carabinieri;

2. Sante Lopedota, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello.

3. il motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, rappresentando che la riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante, comportasse la rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa e che tale pena dovesse ritenersi equa ai sensi dell'art. 133 cod.pen.; si tratta .di pena prossima al minimo edittale, per cui vale il consolidato principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Rv. 256464 - 01).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 _ La Con