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Ordinanza — n. 40088/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against driving without license conviction for lack of leniency defense due to habitual conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40088/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giuseppe Bellapinta's appeal inadmissible, confirming his conviction for driving without a license. The appellant argued for non-punishment due to the act's minor nature, but the court found this defense inapplicable because the behavior was habitual and recurrent. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 116, comma 15 cod. strada: The defense of particular leniency is inapplicable to driving without a license when the conduct is habitual, as the criminal relevance arises only from recidivism within a two-year period.

Parole chiave

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driving without license habitual conduct non-punishment defense recidivism period criminal relevance procedural inadmissibility minor offense testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ( art. 131 bis cod.
Art. 116, comma 15 cod. strada
dall'art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio).
art. 131 bis cod.pen
Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ( art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLAPIANTA GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 13/08/1982 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. BELLAPIANTA GIUSEPPE propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, il V23 ug io 2023_, ha confermato la pronunzia di condanna emessa a suo carico in data 1 luglio 2020 dal Tribunale di Foggia, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato p. e p. dall'art. 116, comma 15 Cod. Strada (con recidiva nel biennio). Ne chiede l'annullamento lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione per carenza di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ( art. 131 bis cod. pen).

2. Il ricorso è inammissibile. Quanto al profilo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a prescindere dalle concrete modalità del fatto, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01). Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata, alla pagina 6, enuncia in maniera adeguata le ragioni, eminentemente di fatto e relative alla negative personalità dell'imputato, caratterizzata dalla reiterazione della guida senza patente, denotanti la protervia dell'imputato e l'insofferenza al rispetto delle regole, che risultano ostative al riconoscimento della causa di non punbilità del fatto di lieve entità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 otto