Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40086/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as arguments are repetitive of merits court's valid reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding aggravated and mitigating circumstances were merely repetitive of the lower court's already valid reasoning. The appellant failed to adequately confront the appellate court's justification for denying specific mitigating factors based on the defendant's prior record and lack of positive elements. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new, specific grounds capable of undermining the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstances aggravated circumstances Court of Cassation procedural costs legality review diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 363 c.p.p.
Art. 186 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBALADY AYOUB nato il 10/07/1995 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Ayoub Elbalady, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, di parziale riforma (quanto alla sola rideterminazione della pena) di quella di primo grado, resa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale era stato ritenuto responsabile, unitamente ad altri, del reato di furto di euro 600 sottratta al proprietario, che 13 deteneva espostt alla pubblica fede presso il proprio risto- rante, mediante violenza sulle cose (artt. 110, 624, 625 c.1 nn. 2 e 7 cod.pen.) Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge in ordine al rico- noscimento della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da puntuali censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che, conformemente alla giurisprudenza in materia, ha dato conto degli elementi su cui si è fondato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen:

a) l'assenza del proprietario nel negozio;

b) la circo- stanza che il sistema di videosorveglianza non vale ad escludere la sussistenza dell'aggravante in questione;

c) la circostanza che il comportamento del proprie- tario di aver lasciato incustodito il denaro in cassa non esclude l'aggravante ma, al contrario, consiste in un comportamento al quale il legislatore intende appre- stare una tutela rafforzata mediante l'aggravante de qua. In ordine al secondo motivo di ricorso i giudici del gravame del merito hanno dato conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, i plurimi precedenti specifici, gli ulteriori precedenti per fatti di natura diversa e la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del