Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40084/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate review and adequate sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Druga Cozmin inadmissible, rejecting claims regarding sentencing mitigation and motivation. The appellant argued for a statutory mitigation for the small theft amount and criticized the appellate court's reliance on the first-instance reasoning. The court ruled that the first ground was merely a repetition of the appellate court's already examined and rejected arguments, while the second ground failed because the appellate court sufficiently justified the penalty by weighing recidivism against generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the appellate court, or if the appellate judgment adequately motivates the penalty determination without requiring a new substantive review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments sentencing motivation recidivism theft of cash appellate review procedural inadmissibility imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 n. 4 cod. pen.
violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRUGA COZMIN nato il 22/07/1987 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede del 30 giugno 2023, con la quale DRUGA Cozmin, a seguito di rito abbreviato, era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120 di multa, del delitto previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1 n. 2 cod.pen., per essersi appropriato del fondo cassa contenuto all'interno di edificio destinato a pubblico esercizio, mediante effrazione della porta di ingresso;

2. Druga Cozmin, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di due motivi, con i quali lamenta:

1) violazione di legge in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod.pen. nonostante la somma sottratta fosse pari a euro 120;

2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, realizzata mediante mero rinvio alla sentenza di primo grado;

3. il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura che già la Corte di appello ha idoneamente vagliato e disatteso, alla pag. 4, affermando che la somma, in sé considerata, non è minima e comunque l'azione delittuosa aveva determinato il danneggiamento della porta del locale; il secondo motivo, è pure inammissibile in quanto la Corte di appello ha motivato adeguatamente, non solo mediante rinvio alla motivazione del Tribunale, il giudizio sulla adeguatezza della pena, negando la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, in considerazione della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti per reati anche della stessa specie.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ..delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 L