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Ordinanza — n. 40083/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely reproductions of arguments already examined and dismissed by the lower courts. The appellant failed to articulate specific legal reasons or cite the relevant portions of the contested judgment as required by law. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary critical analysis to proceed to a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be grounded in specific violations of law or errors in reasoning, supported by precise citations of the contested decision; generic complaints regarding sentencing severity or repetition of lower court arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific legal grounds citations required sentencing review repetition of arguments denuncia mendace decreto di rinvio a giudizio domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC DANIJA nato il 29/11/1960 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Salkanovic Danija, imputata per il reato di cui all'art. 116, comma 15, codice della strada e 707 cod.pen, a mezzo del difensore, ricorre in cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, ha parzialmente riformato, limitatamente alla riduzione della pena, la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 20 ottobre 2023, e deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché all'eccessività della pena irrogata.

2. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, essendo privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In sede di legittimità, non possono essere dedotti motivi che afferiscono al trattamento punitivo, nonostante la motivazione sia sufficiente e non illogica e basata su adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta ed hanno evidenziato la gravità dell'azione criminosa e l'abitualità del comportamento della ricorrente e del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierna ricorrente, gli apprezzabili precedenti penali.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend