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Ordinanza — n. 40082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOVANNINI LUCIANO nato a TORINO il 22/04/1994 PILUTZU EMILIO nato a TORINO il 03/09/1995 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Giovannini Luciano e Pilutzu Emilio ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 624-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Giovannini Luciano e Pilutzu Emilio ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima concorso materiale di reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Giovannini Luciano e Pilutzu Emilio ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità deì prevenutry, ed in particolare hanno considerato l'applicabilità dell'art. 624-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOVANNINI LUCIANO nato a TORINO il 22/04/1994 PILUTZU EMILIO nato a TORINO il 03/09/1995 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Giovannini Luciano e Pilutzu Emilio ricorrono, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità deì prevenutry, ed in particolare hanno considerato l'applicabilità dell'art. 624-bis cod. pen. a qualsiasi pertinenza dell'abitazione nonché l'irrilevanza della possibilità fisica di accesso ai fini della qualificazione giuridica del fatto (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023) Rv. 285470 - 01 ).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibil4 i ricorso e condanna i ricorrentti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilayin favore della cassa delle ammende, Cos