Cassation court dismisses appeals as inadmissible for reiterating lower court arguments without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Durmishaj Arsim and Simonaj Eraldo inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants argued for procedural violations regarding the hearing of offended parties and the acquisition of witness testimony, but the court found these claims merely reiterated from the appellate stage. The court determined that the appeals failed to challenge the factual findings or the reasoning of the Court of Appeal of Turin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. proc. pen.; Art. 195 comma 4 cod. proc. pen.: Appeals that merely repeat arguments already examined and rejected in the appellate judgment without presenting new evidence or legal grounds are inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DURMISHAJ ARSIM nato il 14/10/1987 SIMONAJ ERALDO nato il 20/05/1992 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
_Dee ti, ..5ti-ét) 1. 122,ZARSIM e SIMONAJ ERALDO, attraverso il comune difensore, ricorrono in cassazione con unico ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato in parte la sentenza del Tribunale di Alessandria del 14 aprile 2022, che, in concorso con altro soggetto, li aveva riconosciuti responsabili dei diversi episodi di furto aggravato ai sensi del comma 7 dell'art. 625 cod.pen., ed in un caso aggravato dallart. 61 n. 7 cod pen, che erano stati loro contestati, e li aveva condannati alla pena per ciascuno indicata.
2. La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati quanto ai capi 1) e 3) perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela e li ha assolti quanto al reato contestato sub. 5, limitatamente alla installazione dell'apparato jammer su una vettura, con la formula perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena. 3.1 ricorrenti si dolgono dei seguenti motivi:
1) violazione di legge processuale penale (art. 495 cod.proc.pen), in quanto il giudice non aveva inteso ascoltare le parti offese, revocando senza motivazione l'ordinanza di ammissione;
2) illegittimità della acquisizione della dichiarazione resa dal teste Colombari per il capo 4) dell'imputazione per violazione dell'art. 195 comma 4 cod.proc.pen.;
3) difetto di motivazione riguardo a tutti i capi della sentenza; la violazione della regola di acquisizione della prova relativamente alla prova del ricorrere delle circostanze necessarie ad integrare la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 7 cod.pen e 625 n. 6 cod.pen. 4.11 difensore, ricevuta la comunicazione della proposta del Consigliere delegato, ha depositato memoria difensiva di replica, chiedendo la trasmissione del fascicolo alla Sezione quarta.
5. I motivi sono inammissibili.
6. Con tali motivi, sebbene variamente illustrati, si tende evidentemente a sovvertire il giudizio in fatto che la sentenza impugnata ha elaborato per ricostruire l'accaduto. Infatti, dalla pagina 7 alla pagina 11 della sentenza impugnata, si tratta il tema della affermazione di responsabilità di ciascuno degli odierni imputati, che vengono fatti oggetto di accurata disamina all'interno del materiale probatorio acquisito, mediante il riconoscimento visivo a mezzo video da parte della polizia operante, che aveva lungamente pedinato gli imputati. •Anche il profilo della affermata illegittima acquisizione della testimonianza della proprietaria della borsa sottratta è stato adeguatamente spiegato dalla Corte territoriale rinviando alla conforme giurisprudenza di legittimità.
7. I motivi in definitiva, si limitano a reiterare in modo inammissibile le deduzioni fatte valere in appello, senza riuscire ad incrinare il ragionamento sviluppato dalla Corte di appello di Torino. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso