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Ordinanza — n. 40080/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive license suspension duration for drunk driving with prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40080/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cianciolo Aldo inadmissible regarding the excessive duration of his driver's license suspension. The appellant argued the nine-month suspension was too long, but the court found the lower court's reasoning consistent with Article 218 of the Criminal Code, considering his drunk driving and prior criminal record. The court affirmed that sentencing discretion is sufficient when the judge references statutory criteria and the sanction's congruity without needing detailed elaboration for non-extreme durations.

Regesto Legislator

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Art. 218, comma 2, C.d.S.; The duration of accessory sanctions like license suspension is a matter of judicial discretion, requiring only a reference to statutory criteria and the gravity of the violation, without detailed reasoning unless the term exceeds the average statutory measure.

Parole chiave

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driver license suspension drunk driving penalty criminal code article 218 judicial discretion sentencing prior criminal record appeal inadmissibility accessory sanctions duration allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 218, comma 2, C.d.S.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti
Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado
Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIOLO ALDO nato a AIDONE il 09/02/1960 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 15 dicembre 2021, con cui Cianciolo Aldo era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda, con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi nove, in relazione al reato di cui all'art. 186, co. 7 C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda illecita (guida in stato di ebbrezza da parte di soggetto gravato da precedenti penali, di cui uno specifico). La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

Va inoltre rilevato che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01;

Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 - 02).

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17