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Ordinanza — n. 40079/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40079/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were repetitive of those already rejected by the lower courts. The defense argued for a different factual reconstruction and non-punishment under Article 131-bis, but the court found these arguments lacked new legal critique. Consequently, the court ruled that the cassation judge cannot re-evaluate facts or adopt new parameters, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, dismissing appeals based on repetitive grounds or mere alternative interpretations of established facts.

Parole chiave

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repetitive grounds cassation inadmissibility factual re-evaluation non-punishment exclusion judicial review limits promozione dell'accusa penale allegazioni di persecuzione contraddittorie doveri del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 189, comma 6, cod. strada
1.GENOVESE PAOLO, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella resa il gennaio 2023 dal Tribunale di Venezia, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commife 6, cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorso propone i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti e violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.; vizio di motivazione quanto alla rilevanza dei danni riportati dal motociclo sul quale viaggiava la persona vittima dell'incidente; erronea consequenziale applicazione dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
189 commi 1 e 6 cod.strada; vizio di motivazione relativamente alla ricostruzione dell'elemento soggettivo; vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen.
art. 192 cod.proc.pen
Il ricorso propone i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti e violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.; vizio di motivazione quanto alla rilevanza dei danni riportati dal motociclo sul quale viaggiava la persona vittima dell'incidente; erronea consequenziale applicazione dell'art.
art. 131 bis cod.pen
189 commi 1 e 6 cod.strada; vizio di motivazione relativamente alla ricostruzione dell'elemento soggettivo; vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVESE PAOLO nato a SUMMONTE il 22/10/1965 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.GENOVESE PAOLO, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella resa il gennaio 2023 dal Tribunale di Venezia, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, commife 6, cod. strada per non essersi fermato dopo avere causato un incidente stradale. Il ricorso propone i seguenti motivi: vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti e violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.; vizio di motivazione quanto alla rilevanza dei danni riportati dal motociclo sul quale viaggiava la persona vittima dell'incidente; erronea consequenziale applicazione dell'art. 189 commi 1 e 6 cod.strada; vizio di motivazione relativamente alla ricostruzione dell'elemento soggettivo; vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi riproduttivi di ragioni di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, non scalfiti da idonea critica. In sostanza, tutti gli argomenti prospettati, incluse le critiche alla illegittima utilizzazione delle presunzioni, e le censure articolate dalla difesa, riguardanti la responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto, risultano essere del tutto generid e privi di confronto con le argomentazioni sviluppate in sentenza, nella quale è stata offerta puntuale risposta alle doglianze qui reiterate.

3. Il discorso giustificativo a sostegno della pronuncia della Corte di appello risulta essere esente da vizi logici, perché basato su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, mentre i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di una diversa interpretazione delle emergenze processuali, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

4. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1