Cassation appeal dismissed as inadmissible for being merely repetitive of lower court decisions already reviewed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the five grounds of complaint were merely repetitive of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and damage to property, arguing violations of law regarding sentencing and mitigating circumstances. The court ruled that since the appellate court had already addressed these specific issues with adequate reasoning, the cassation petition offered no new legal grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the grounds of complaint already examined and rejected by the court of appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN 30UAED SABRI nato a GALATINA il 03/05/2001 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede deltnarzo 2022, che aveva accertato la responsabilità penale di BEN JOUAED Sabri in ordine ai reati di danneggiamento e furto aggravato di un navigatore satellitare posto all'interno di una autovettura di proprietà di una cooperativa sociale. Con la sentenza di primo grado, resa all'esito di rito abbreviato, l'imputato era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, dei reati previsti dall'art. 635 c.p. e dagli artt. 624 e 625, comma 1 n. 7 cod.pen., ed era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi, con i quali lamenta:
1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all' affermazione della responsabilità penale;
2) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod.pen;
3) violazione di legge della sentenza e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di danneggiamento; 4)violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen;5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
3. tutti i motivi sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure che già la Corte di appello ha vagliato e disatteso, alle pagine da 3 a sei, dando adeguato conto delle questioni e dei rilievi oggetto dei presenti motivi; il quinto motivo, è pure inammissibile in quanto la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti per reati della stessa specie. Si tratta di aspetti, in sostanza, superati dalla affermazione dello spessore criminale dell'imputato per i numerosi precedenti specifici, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010; Rv. 247959 - 01);
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del