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Ordinanza — n. 40077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for drunk driving due to lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's criminal conviction for drunk driving. The defendant argued for a suspended license and non-punishment, but the court found the first-instance judge had already thoroughly addressed these points with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it merely repeated arguments without specific criticism of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning, merely repeating arguments already adequately examined and dismissed by the first-instance judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism drunk driving conviction suspended license Cassation procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale motivi di cassazione ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod.pen
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOPIEDI ANTONIO nato a CROTONE il 26/09/1968 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 15 maggio 2023 che ha dichiarato CICCOPIEDI ANTONIO responsabile del reato di cui agli artt. 186 co.1, 2 lett. b), 2 sexies C.d.S., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per otto mesi.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'espletamento degli accertamenti sanitari, la mancanza assoluta di prova sulla responsabilità, la 'abnormità del provvedimento di sospensione della patente di guida e l'illegittimità del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta responsabilità penale ( intervento del nucleo radiomobile di Crotone), della regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato come riportato dal Tribunale), emerge che l'uomo aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.

La Corte territoriale ha poi motivato in punto di adeguata durata del provvedimento di sospensione della patente (prossima al minimo di sei mesi, nonostante il notevole tasso di alcol riscontrato) e la presenza di svariate ragioni (numerosi precedenti penali anche specifici dimostrativi della scelta di tenere una condotta di guida sistematicamente violativa delle regole imposte a tutela della sicurezza collettiva). Il ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17