Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and possession of prepaid cards due to inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alioune Diouf inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for theft and possession of a prepaid card, arguing violations regarding recidivism, lack of motivation, and denial of general mitigating circumstances. The court rejected these grounds as merely reproducing arguments already dismissed by the Court of Appeal, which had found the criminal's profile and prior offenses sufficient to justify the penalties without re-examining every statutory parameter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grievances already examined and rejected by the Court of Appeal are inadmissible as they lack irrisory value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF ALIOUNE nato il 30/09/1990 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale conferma delle decisioni del Tribunale della stessa sede del 30 agosto e del 6 ottobre 2023, riunite le impugnazioni, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) della prima sentenza, riqualificato quale furto semplice, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela e, riconosciuta la continuazione tra i restanti reati, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa, confermando nel resto le sentenze impugnate. Con le sentenze di primo grado, ALIOUNE DIOUF, era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, dei delitti previsti: per il proc. n. 6383 /2023:
a) dagli artt. 624 e 625, comma 1 n. 6 cod.pe , per l'impossessamento di bagagli in esercizio commerciale presso la Stazione di Milano;
b) dell'art. 493 cod.pen., per aver detenuto una carta prepagata di cui non era titolare, con recidiva reiterata nel quinquennio; per il procedimento n. 6584/2023 del reato p.e p.dagli artt. 624 e 625 n. 4 c.p., per aver sottratto con destrezza una borsa contenente denaro, documento identità, chiavi ed un bancomat, con recidiva reiterata ed infraquinquennale.
2. ALIOUNE DIOUF, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di tre motivi, con i quali lamenta:
1) nullità per violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546 comma 1, 99 cod.pen., in relazione all' applicazione della recidiva;
2) vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine al mancata riconoscimento, per il capo relativo alla sentenza n. 12160/2023 della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità;
3) nullità della sentenza e carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al minimo aumento di pena ex art. 81 cpv cod.pen;
3. tutti i motivi sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure che già la Corte di appello ha vagliato e disatteso, alla pag. 4, affermando che non ha valore irrisorio l'insieme dei beni custoditi nella valigia di un viaggiatore ed allo stesso necessari per il vivere quotidiano, che l'imputato aveva precedenti penali commessi in arco temporale ristretto ed aveva violato la misura cautelare non detentiva applicata ad entrambi i processi per direttissima; il terzo motivo, è pure inammissibile in quanto la Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti per reati della stessa specie.
Si tratta di aspetti, in sostanza, superati dalla affermazione dello spessore criminale dell'imputato per i numerosi precedenti specifici, posto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010; Rv. 247959 - 01);
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 20