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Ordinanza — n. 40070/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding driver's license suspension length as specific to the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40070/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the complaint regarding the driver's license suspension length was specific to the case facts. The appellant argued the suspension was illogically set at two years instead of the statutory minimum of one year. The court ruled that the judge correctly applied the law by doubling the minimum due to the vehicle not being owned by the driver, making the complaint irrelevant to the decision's content.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 186, comma 2, lett. c) c.p.; Art. 616 cod. proc. pen. The court holds that an appeal challenging the specific application of statutory sentencing guidelines based on vehicle ownership is inadmissible as it lacks a general legal error and is merely specific to the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal driver license suspension specificity requirement sentencing guidelines vehicle ownership cassation procedure administrative penalty in dubio pro debitore

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
DUBOIS PAOLO, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata del Tribunale di Vercelli, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod.proc.pen.
Art. 186, comma 2, lett. c) c.p.
di euro 1600 di ammenda, così sostituita quella detentiva, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 444 cod.proc.pen
DUBOIS PAOLO, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata del Tribunale di Vercelli, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBOIS PAOLO nato a CASALE MONFERRATO il 11/01/1961 avverso la sentenza del 24/04/2024 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. DUBOIS PAOLO, mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata del Tribunale di Vercelli, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod.proc.pen. di euro 1600 di ammenda, così sostituita quella detentiva, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c); commesso in Crescentino, il 26 febbraio 2023. E' stata altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, considerato il minimo edittale di anni uno, raddoppiato trattandosi di veicolo di proprietà di soggetto terzo.

2. A motivo di ricorso lamenta, in sintesi, il vizio di motivazione in ordine alla disposta sospensione della patente, che reputa illogicamente motivata, essendo il minimo pari ad anni uno ed in assenza di indicatori di particolare allarme sociale che giustifichino il massimo della sanzione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso non risulta essere correlato al contenuto della decisione ed è dunque aspecifico. La sentenza ha infatti proceduto al raddoppio della durata della sospensione, che ha individuato nel minimo di un anno, trattandosi di guida di autovettura non di proprietà del trasgressore, ai sensi dell'art. 186, comma due lett. c), per cui il giudice non ha applicato il massimo, ma bensì il minimo previsto dalla legge.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am mende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 La Consigliera est. La