Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40067/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual connection to the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Renato Gremese's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gremese argued the lower court's reasoning was illogical and disconnected from specific evidence linking him personally to the crimes. The court rejected this, stating the appeal was too generic and failed to identify specific defects in the appellate judgment's motivation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) e b) c.d. c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify how the judgment's motivation is flawed or disconnected from the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds defect of motivation contradictory reasoning criminal procedure gravi addebiti penali responsabilità scemata irresponsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) e b) c.d. c.p.p.
artt. 81, comma 2 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 7788 del 14/04/1982
Si ha vizio di contraddittorietà se nelle constatazioni ed argomentazioni della sentenza sussista netto contrasto di termini e di logicità (Sez. 3, Sentenza n. 7788 del 14/04/1982);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREMESE RENATO nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 18/01/1964 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Udine del 16 giugno 2023, con la quale Renato GREMESE, imputato unitamente ad altri concorrenti dei delitti previsti dagli artt. 81, comma 2 cod.pen., 110, 624 e 625, comma 1 n.2 cod.pen., perché in concorso tra loro con diversi compitisi impossessavano, al fine di trarne profitto, di automezzi ed altra attrezzatura utilizzati per sottrarre cavi di rame, appartenenti alla ditta GS Beton, COOP NONCELLO ed ENNE COSTRUZIONI, tra il 2 gennaio 2022 ed il 7 febbraio 2022, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Renato GREMESE ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, che ritiene apparente, in quanto disancorata da specifici riscontri idonei ad attribuire all'imputato le condotte contestate in modo certo e personale; la sentenza invece aveva utilizzato mere deduzioni riferibili indistintamente anche agli altri coimputati;

3. il motivo è del tutto generico e non specifica per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si connoti per i vizi dedotti in ricorso; la Corte di appello, in particolare, a proposito della posizione dell'odierno ricorrente, imputato dei reati sub 3) del capo di imputazione, alla pagina 10, ha rilevato che dalle riprese delle telecamere installate in via Popone, in prossimità del campo nomadi, nei termini analiticamente descritti dal Tribunale, era rimasto accertato che il materiale rinvenuto presso il campo nomadi di via Popone derivava da furti commessi ai danni delle imprese COOP NONCELLO, GS BETON e ENNE COSTRUZIONI e che le sottrazioni andavano ricondotte agli imputati LEVACOVICH Luca, LEVACOVICH Simone, HUDOROVIC Diego e Renato GREMESE. Inoltre, deponevano per la responsabilità dei medesimi anche i risultati delle intercettazioni telefoniche riportate in modo specifico dalla sentenza del Tribunale, anche per la relazione agli imputati dei contenuti delle medesime intercettazioni;

4. dunque, il motivo non si raccorda con la motivazione, che, seppure mediante la tecnica del rinvio a quella della sentenza di primo grado, ha fornito una rappresentazione coerente del proprio assunto e non può dirsi apparente, illogica o comunque gravemente viziata, posto che, per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la mancanza di motivazione sussiste quando il giudice di merito:

a) non si sia curato di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione estrinseca);

b) si sia limitato ad un esame sommario e superficiale degli elementi stessi senza una approfondita disamina logico-giuridica (motivazione apparente); C) abbia trascurato elementi di decisiva importanza, tali cioè da far ritenere che, ove li avesse esaminati, avrebbe potuto pervenire a diversa conclusione (difetto di motivazione intrinseca);

d) nella valutazione degli elementi acquisiti, partendo da premesse accettabili, sia pervenuto a conclusioni aberranti secondo la comune logica, ovvero abbia palesato perplessità quanto alle conclusioni finali adottate (dubbio o confusione di idee). Si ha vizio di contraddittorietà se nelle constatazioni ed argomentazioni della sentenza sussista netto contrasto di termini e di logicità (Sez. 3, Sentenza n. 7788 del 14/04/1982);

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ot