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Ordinanza — n. 40063/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for challenging substantive sentencing decisions on merit grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Oliveri's appeal against a second-instance conviction for the crime of recidivism inadmissible. Oliveri argued that the lower court improperly denied substitute penalties like public utility work or fines, claiming a violation of law and flawed reasoning regarding his social reintegration. The court rejected this, ruling that such arguments constitute a mere expression of dissent on the merits, which cannot be reviewed at this procedural stage under the relevant criminal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 1 legge n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the substantive denial of substitute penalties based on a negative assessment of the offender's personality are inadmissible as they amount to a review of the decision's merits rather than a procedural violation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility substitute penalties denial recidivism conviction merits review prohibition Cassazione ordinanza importanza del successo d'integrazione allontanamento nonostante motivi di salute priorità dell'integrazione sulla rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 58 comma 1 legge n. 689 del 1981
Art. 133 cod. pen.
689 del 1981, e dell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVERI GIUSEPPE nato il 24/08/1970 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Oliveri impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al diniego delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito, consistendo sostanzialmente in una manifestazione di dissenso sul merito della decisione, che non può essere sindacato in questa sede. Qui è sufficiente rilevare, infatti, che la sentenza impugnata ha escluso l'idoneità delle sanzioni sostitutive al reinserimento sociale del reo ed alla prevenzione di ulteriori reati, attraverso una motivata valutazione negativa della personalità di costui, e quindi correttamente applicando il disposto dell'art. 58, comma 1, legge n. 689 del 1981, e dell'art. 133, cod. pen., da esso richiamato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre