Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court arguments without critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simone Triscari inadmissible due to the generic nature of his grounds. Triscari challenged his conviction for attempted robbery, arguing for self-defense, necessity, and leniency, but the court found these arguments merely repeated without critical engagement with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Triscari was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and consist solely of a repetition of the arguments raised at the appellate level without providing a critical comparison with the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISCARI SIMONE nato a MESSINA il 18/07/1990 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Simone Triscari impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti aspetti:
1) dolo, in relazione alla configurabilità delle scriminanti della legittima difesa o dello stato di necessità;
2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
3) diniego delle attenuanti generiche e commisurazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d'appello, senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2