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Ordinanza — n. 40060/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because sentencing discretion is a matter of fact reviewable only for manifest unreasonableness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Roberto Rizzo's appeal against his conviction for marijuana trafficking inadmissible. Rizzo argued that the denial of generic mitigating circumstances violated the law, while the opposing party contended that sentencing is a discretionary factual matter not subject to cassation review except for manifest unreasonableness. The court rejected the appeal because the lower court's evaluation of the small quantity of drugs was part of a holistic factual assessment, and the appellant failed to provide specific elements showing the decision was manifestly unreasonable.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: Sentencing discretion is a matter of fact reviewable in cassation only for manifest unreasonableness, not for mere disagreement on the weight of mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review generic mitigating circumstances manifest unreasonableness standard drug trafficking conviction reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
Roberto Rizzo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ROBERTO nato a MESSINA il 20/02/1996 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Roberto Rizzo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di manjuana. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico. In particolare, la rilevanza del modesto quantitativo della sostanza non è stata esclusa dalla Corte d'appello per un'ipotetica incompatibilità con la ritenuta ipotesi lieve di reato, ma soltanto all'interno di una complessiva valutazione del fatto. Inoltre, il ricorso non indica elementi favorevoli eventualmente trascurati in sentenza, facendo labiale riferimento unicamente ad un comportamento S4' collaborativo dell'imputato, del quale nonvfa menzione nemmeno nel generico motivo d'appello sul punto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 sette