Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on evidence evaluation and lack of preclusive effect from acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Carpenti's appeal against the Court of Appeal's conviction inadmissible. Carpenti argued for a different evaluation of the victim's statements and claimed a violation of procedural rules regarding a separate acquittal on credit card theft. The court rejected these claims, noting that appellate courts cannot re-evaluate evidence and that the prior acquittal was based on lack of complaint rather than substantive merit, thus creating no preclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 649 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence, and an acquittal based on lack of complaint does not preclude the examination of distinct criminal facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPENTI FRANCESCO nato a NUORO il 05/05/1981 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Carpenti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 55, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, e 368, cod. pen.. Egli deduce:
1) vizi di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa;
2) violazione dell'art. 649, cod. proc. pen., in relazione al proprio proscioglimento, in separato giudizio, dell'ulteriore reato di furto della carta di credito che avrebbe poi abusivamente utilizzato.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito. Esso postula essenzialmente una diversa valutazione del materiale probatorio, tuttavia preclusa al giudice di legittimità. È sufficiente osservare, in proposito, che la sentenza si misura criticamente con le obiezioni difensive rassegnatele, e riprodotte in ricorso, superandole con una motivazione non manifestamente illogica e, perciò, non censurabile in questa sede (v. pag. 5, sent., sull'irragionevolezza della ricostruzione difensiva, secondo cui la p.o. avrebbe consegnato spontaneamente la carta di credito all'imputato). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto il proscioglimento del Carpenti dal furto della carta di credito è stato pronunciato per difetto di querela e non nel merito, perciò non derivando alcuna preclusione, neppure indiretta, per effetto di tale giudicato, all'accertamento degli ulteriori e distinti fatti di reato oggetto del presente giudizio.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 s