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Ordinanza — n. 40057/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding drug quantity and sentencing discretion in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Pizzi inadmissible, confirming his conviction for possessing hashish and marijuana sufficient for 32,882 doses. The appellant argued for a lesser offense classification and requested generic mitigating circumstances, but the court found the quantity alone sufficient to exclude leniency. The court ruled that sentencing is a matter of judicial discretion not subject to review unless manifestly unreasonable, thus rejecting all grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990; Art. 609 c.p.: The Court holds that drug quantity alone can exclude the lesser offense classification and that sentencing discretion is reviewable only for manifest unreasonableness.

Parole chiave

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drug possession quantity lesser offense exclusion sentencing discretion generic mitigating circumstances Cassazione inadmissibility hashish and marijuana manifest unreasonableness contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990
Federico Pizzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 609 c.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZI FEDERICO nato a ROMA il 01/06/1999 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Federico Pizzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di cessione a terzi hashish e marijuana sufficienti a ricavarne 32.882 dosi al consumo. Egli lamenta:

1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5;

2) vizi di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Per un verso, la sentenza non si è limitata a valorizzare il solo dato quantitativo; per l'altro, tale aspetto, qualora di per sé rilevante in una scala oggettiva di gravità, può essere sufficiente ad escludere la levità del fatto, tanto più laddove non bilanciato da concludenti elementi di segno contrario, come appunto è accaduto nel caso in esame. 2.2. Il secondo non è consentito. Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico, non essendo decisivi in senso contrario gli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza ed ammissione d'addebito in flagranza di reato).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 sett