Criminal appeal dismissed for generic grounds and infounded confiscation claim under Italian drug laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Brar Gagandeep Singh inadmissible due to the generic nature of his arguments, which merely repeated lower court points without critical engagement. The appellant challenged the conviction for heroin trafficking and the confiscation of funds, arguing for personal use or a minor offense exception. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specific legal grounds and that confiscation was properly applied under the relevant drug trafficking statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396 c.p.p.; Art. 73, comma 1 e 7-bis, d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat those of the second instance without critical analysis, and confiscation measures apply broadly to drug trafficking offenses regardless of specific usage claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAR GAGANDEEP SINGH nato il 01/08/1989 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Brar Gagandeep Singh impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio eroina sufficiente a ricavarne 196 dosi medie singole. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale e, in subordine, al diniego dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5; nonché con riferimento alla confisca del denaro in suo possesso, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 7-bis del citato art. 71 2. Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d'appello, senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La censura in tema di confisca, inoltre, è manifestamente infondata, essendo tale misura consentita per tutti i reati di cui all'art. 73, a norma sia del citato comma 7-bis, che del successivo art. 85-bis.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb