Cassation appeal dismissed for genericity; arguments merely repeat lower court points without reasoned criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were deemed generic and merely repeated arguments from the second instance without substantive criticism. The appellant challenged convictions for resistance and assault, claiming flaws in the qualification of the crime and the application of mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the lack of specific analysis rendered the petition legally insufficient under procedural standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce the arguments of the lower court without providing a reasoned critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNOCCI MASSIMILIANO nato a ROMA il 17/11/1979 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Massimiliano Minnocci impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen.. Egli deduce:
1) vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato di resistenza e di esclusione, in subordine, della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen.;
2) vizi di motivazione in ordine all'omessa derubricazione del delitto di lesioni nella fattispecie colposa;
3) violazione di legge e vizi di motivazione in tema di misura della pena-base e degli aumenti per continuazione, nonché di diniego delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, risolvendosi questi nella sostanziale riproposizione di quelli d'appello, senza alcuna critica ragionata delle argomentazioni della sentenza impugnata. Si sottrae a tale censura solo quello relativo all'omessa motivazione degli aumenti per continuazione, il quale è comunque inammissibile, perché non rassegnato con l'atto d'appello, ma solo per la prima volta in questa sede (secondo quanto emerge dalla sintesi contenuta nella sentenza impugnata, unico riferimento per il giudice di legittimità: v. pag. 2).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb