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Ordinanza — n. 40053/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding minor crime non-prosecution. The court rejects the claim as a mere expression of disagreement without specific legal grounds. Consequently, the appeal is inadmissible and the appellant bears the procedural costs. The decision establishes that vague complaints about reasoning fail to meet admissibility thresholds. This ruling clarifies the strict requirements for challenging sentencing decisions on minor offenses. The court emphasizes the need for precise legal arguments over general dissatisfaction with the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. Pasquale Loparco challenged a lower court's confirmation of a conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing the court failed to address the ground of non-prosecution due to minor circumstances under Article 131-bis. The court rejected this claim as a generic expression of dissent rather than a specific legal argument, ruling that such vague complaints do not justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 385, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: An appeal based solely on a generic assertion that the lower court failed to consider a ground of non-prosecution constitutes a mere expression of disagreement and is therefore inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-prosecution minor crime inadmissible appeal procedural costs Cassazione ruling esenzione dalla pena evasione all'obbligo di contribuzione casi di esclusione

Disposizioni normative citate

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Art. 385, cod. pen.
Pasquale Loparco impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..
Art. 131-bis, cod. pen.
Egli lamenta vizi di motivazione in relazione alla negata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPARCO PASQUALE nato a VENOSA il 19/07/1992 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pasquale Loparco impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta vizi di motivazione in relazione alla negata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).

2. Il ricorso è inammissibile per la genericità del motivo, risolvendosi nell'assertiva manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte d'appello sul punto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2024.