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Ordinanza — n. 40047/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidiva computation due to manifestly unfounded arguments regarding specific prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Akaolisa Chinedu inadmissible due to the manifestly unfounded nature of his arguments. Chinedu challenged the conviction for cocaine trafficking, specifically arguing that his prior convictions were too remote or specific to justify recidiva under Article 73 of the 1990 Statute on Recidivism. The court rejected this claim, noting that the presence of prior convictions was undisputed and the reasoning regarding the defendant's persistent criminal context was adequately motivated without logical gaps.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990; The court may dismiss an appeal as inadmissible when the grounds for challenging the computation of recidiva are manifestly unfounded and the sentencing reasoning regarding the defendant's criminal context is adequately motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva computation cocaine trafficking manifestly unfounded appeal prior convictions Article 73 DPR 309 inadmissible appeal criminal context traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990
Chinedu Akaolisa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKAOLISA CHINEDU nato il 14/06/1982 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Chinedu Akaolisa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di oltre tre chili di cocaina, confezionata in ovuli idonei all'ingestione umana ed idonea a ricavarne circa 11.000 dosi medie giornaliere. Egli lamenta violazione di legge in punto di computo della recidiva, risultando risalenti nel tempo od aspecifici i suoi precedenti.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Sul piano formale, la presenza dei precedenti è indiscussa e l'assunto dei perduranti rapporti nel tempo con contesti criminali organizzati, posto a fondamento del giudizio di maggior pericolosità dell'imputato, è adeguatamente motivato in sentenza senza evidenti salti logici, non essendo perciò censurabile in questa sede (v. pag. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre