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Ordinanza — n. 40046/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian criminal appeal dismissed as inadmissible for seeking merit review on drug possession facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Boukhris Hamid's appeal against his conviction for drug possession inadmissible. Hamid argued that the lower court erred by excluding the possibility of personal use for the seized cocaine, but the court found the appeal sought a substantive re-evaluation of evidence rather than correcting a legal error. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation lacks jurisdiction to review the factual assessment of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is directed solely at a different evaluation of the evidence without manifest illogicality, as the Court of Cassation does not have jurisdiction to review the factual findings of the Court of Appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug possession conviction personal use exclusion Court of Cassation jurisdiction factual review prohibition traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHRIS HAMID (CUI 0327C1X) nato il 15/03/1976 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; %.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Hamid Boukhris impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fini di spaccio circa 7,5 gr. di cocaina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale.

2. Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d'appello, che tuttavia è priva di manifeste illogicità e fondata su concludenti circostanze non controverse (in particolare: quantità tale da potersene ricavare circa 50 dosi al consumo; occultamento all'interno dell'autovettura in circolazione; parziale frazionamento e confezionamento in dosi pronte per l'assunzione; precedente specifico per condotte della stessa specie, commesse successivamente a quella oggetto di giudizio). Si chiede, perciò, alla Corte di cassazione un giudzio di merito, che non le compete.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb