Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40045/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging non-controversial facts without manifest illogicality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40045/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mikis Attanasio inadmissible, confirming his conviction for possessing marijuana. The defendant argued that the court erred by excluding the substance's exclusive personal use, but the appeal focused solely on re-evaluating uncontested evidence regarding quantity and financial means. The court rejected the claim because it lacked manifest illogicality and thus fell outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it aims only at a different evaluation of non-controversial evidence and lacks manifest illogicality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility manifest illogicality standard non-controversial evidence drug possession conviction cassation review limits consumo di canapa detenzione di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO MIKIS nato a PRATO il 11/04/1994 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mikis Attanasio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto circa 70 gr. di manjuana in foglie. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale. Il suo difensore ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile, poiché volto esclusivamente ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dalla Corte d'appello, fondata su circostanze non controverse (in particolare, quantità della sostanza, disponibilità di denaro incompatibile con la situazione finanziaria familiare e comportamento nell'immediatezza del fatto) e priva di manifeste illogicità, così da sottrarsi a censura in sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre