Cassation appeal dismissed for genericity; complaint lacks specific facts and legal reasoning required for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to its total lack of specific motivation and generic nature. The appellant, Cristinel Dugutin, challenged a second-instance judgment confirming a conviction for recidivism under Article 385 of the Penal Code, arguing the lower court failed to exclude contested prior convictions. The court rejected this claim because the complaint merely stated the grievance without providing concrete facts or legal arguments to support the alleged violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is characterized by total genericity, consisting solely in the mere enumeration of the grievance without any specific motivation or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUGUTIN CRISTINEL nato il 26/08/1974 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cristinel Dugutin impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge, per non avere la sentenza escluso la contestata recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile per la totale genericità, risolvendosi nella pura e semplice enunciazione della doglianza, priva di alcuna motivazione.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2024.