Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing, ruling discretion is not reviewable unless penalty is far above statutory minimum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Hamza Ammary inadmissible regarding the conviction for theft under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for a new evaluation of sentence proportionality, but the Court held that sentencing falls within the trial judge's discretion. The court reasoned that specific justification is only required when the imposed penalty is significantly higher than the statutory minimum, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: The determination of the penalty belongs to the discretion of the court of first instance and is inadmissible for review in cassation unless the sentence is far above the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMARY HAMZA nato il 13/11/1992 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Hamza Ammary impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime:
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nello specifico, pertanto, trattandosi di pena prossima al minimo edittale ed avendo la Corte d'appello evidenziato che l'imputato è stato colto in flagranza e nella disponibilità di beni di dubbia provenienza, ed altresì che vanta vari precedenti specifici, la motivazione si sottrae a qualsiasi censura.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C sa delle ammende. Così deciso, il 30 se