Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing as it falls within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Daniele Di Mauro inadmissible regarding his conviction for theft. The appellant argued for a review of the sentence's proportionality, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion. Consequently, the court ruled that general expressions of fairness suffice unless the sentence vastly exceeds the statutory range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 385 c.p.: The determination of criminal punishment constitutes the discretion of the trial judge, rendering appeals challenging the congruity of the sentence inadmissible unless the penalty significantly exceeds the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO DANIELE (CUI 02VKBOY) nato a GENOVA il 20/08/1981 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Daniele Di Mauro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. E' perciò inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: il cui onere può ritenersi adeguatamente assolto con espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime:
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv, 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Nello specifico, pertanto, trattandosi di pena ben al di sotto del medio edittale ed avendo la Corte d'appello evidenziato che l'imputato è evaso per commettere un ulteriore reato (poco importa se successivamente estinto per remissione di querela), la motivazione si sottrae a qualsiasi censura.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 se