Italian court dismisses appeal against conviction for lack of specific procedural grounds and alternative fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against a criminal conviction inadmissible due to insufficient procedural grounds. The defense argued for specific appellate reasons but failed to provide concrete alternative fact reconstructions or critical comparisons with the first instance arguments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if it merely proposes a conjectural alternative fact reconstruction without specific procedural grounds or a critical comparison with the first instance arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAOUARI JAMEL nato il 25/10/1984 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; n11,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Jamel Haouari impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Il ricorso denuncia vizi cumulativi di motivazione, sostenendosi la specificità dei motivi d'appello.
2. Il ricorso è inammissibile. Correttamente la Corte d'appello ha rilevato come quel gravame si fosse limitato alla prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, tuttavia puramente congetturale, poiché non sostenuta dall'allegazione di specifiche emergenze processuali e da un confronto critico puntuale con gli argomenti del primo giudice. Con il presente ricorso, la difesa si limita a rivendicare la specificità dei motivi d'appello, senza tuttavia colmare le lacune rilevate dai giudici d'appello, in punto di concretezza dell'ipotesi alternativa e di sostegno probatorio della stessa.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settemb