Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic dissent and reserved factual issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tudor Ionut Ciprian Tudor inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued for non-punishability due to minor offense and excessive sentencing, but the court rejected these claims as a generic expression of dissent and a reserved factual matter. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 132, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal based solely on generic disagreement with the appellate judgment or challenging factual determinations is inadmissible as it lacks specific legal grounds and infringes upon the exclusive jurisdiction of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDOR IONUT CIPRIAN nato il 24/02/1988 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ionut Ciprian Tudor impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen., per essergli stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché dei successivi artt. 132 e 133, per l'eccessività della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è del tutto generico, risolvendosi nell'assertiva manifestazione di dissenso dal giudizio della Corte d'appello sul punto. 2.2. Il secondo non è consentito, non essendo stato proposto in appello e, comunque, investendo un profilo di fatto, riservato al giudice di merito.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2