Italian Supreme Court dismisses appeal claiming prescription due to recidiva rules extending the limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Ferrara's appeal inadmissible, rejecting his claim that the crime of aggravated recidiva had been extinguished by prescription during the appellate proceedings. Ferrara argued that the limitation period had expired, but the court found that the maximum limitation period, extended by recidiva rules to sixteen years and eight months, had not yet elapsed since the crime occurred in July 2013. Consequently, the appeal was dismissed, and Ferrara was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.; Art. 157, comma 2 cod. pen.; Art. 161, comma 2 cod. pen.: When a crime involves aggravated recidiva, the limitation period is extended to sixteen years and eight months, preventing the extinction of the offense by prescription if that duration has not yet passed since the commission of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA LUIGI nato a NAPOLI il 15/05/1988 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Ferrara impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 368, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge, essendo intervenuta estinzione del reato per prescrizione in pendenza del giudizio d'appello.
2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Considerando la ritenuta recidiva reiterata e qualificata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., il termine di prescrizione massimo e prorogato, a norma degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., è pari sedici anni ed otto mesi e, dalla data di commissione del reato (22 luglio 2013), non è decorso, e men che meno lo era alla data della sentenza intgnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre