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Ordinanza — n. 40037/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged merits rather than legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the substantive merits of the judge's decision rather than a violation of law. The appellant argued the lower court ignored his justifications for failing to perform public utility work, but the court noted that merit-based disagreements are not reviewable at the cassation level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court against decisions on the suspension of proceedings with probation are admissible only for violation of law, not for disagreement with the judge's substantive evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility violation of law requirement merit review prohibition probation suspension revocation public utility work obligation motivi di cassazione motivi che possono invocarsi ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, potendo l'interessato ricorrere in Cassazione, avverso tale provvedimento, soltanto per violazione di legge (art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRUBBA MATTIA nato a CATANIA il 02/02/1994 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mattia Carrubba impugna l'ordinanza di revoca della sospensione del processo con messa alla prova emessa nei suoi confronti. Si duole, in proposito, della manifesta illogicità della motivazione di tale decisione, per non avere il giudice tenuto conto delle giustificazioni da lui addotte in relazione all'inottemperanza all'obbligo di svolgere un lavoro di pubblica utilità. Il difensore ricorrente ha depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, potendo l'interessato ricorrere in Cassazione, avverso tale provvedimento, soltanto per violazione di legge (art. 464 -octies, comma 3, cod. proc. pen.). Nello specifico, invece, il ricorso non solo non deduce tale vizio, ma neppure un cedimento logico della motivazione, limitandosi a dissentire dalle valutazioni di merito del giudicante, giammai censurabili in sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds, Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre