Italian Court dismisses appeals against sentencing adjustments for attempted extortion and robbery, citing irrevocability and factual discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Benelli and Signifredi inadmissible, ordering them to pay costs. Benelli argued for resentencing due to prescription and a new Constitutional Court ruling on robbery penalties, while Signifredi claimed excessive punishment compared to his co-defendant. The court rejected these claims because the original conviction remained irrevocable regarding liability, the sentencing adjustments were legally sound, and the appellate judge's factual assessment of criminal history was non-reviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging sentencing adjustments or factual evaluations are inadmissible when the conviction remains irrevocable or the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENELLI ALBERTO nato a MONTECCHIO EMILIA il 21/05/1968 SIGNIFREDI GIOVANNI nato a PARMA il 23/10/1963 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 3.3.2023, la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di condanna pronunciata nei confrontl di Alberto Benelli e Giovanni Signifredi, limitatamente alla qualificazione come tentata estorsione di uno dei reati loro addebitati, riqualificandolo come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e rinviando al giudice di appello per la rideterminazione della pena. Impugnano entrambi la sentenza in epigrafe indicata: Benelli, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per non avere il giudice di rinvio rilevato la prescrizione del reato frattanto maturata, nonché per essersi limitato a ridurre l'aumento di pena per continuazione per quel reato, senza invece rirnodulare il complessivo trattamento sanzionatorio;
Signifredi, invece, per avere la Corte d'appello determinato l'aumento di pena per continuazione in modo eccessivo e sperequato rispetto al più gravato Benelli, valorizzando soltanto i suoi precedentì penali e così duplicando la valutazione della recidiva. La difesa di Benelli ha depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, nonché deducendo la necessità di rimodulazione del trattamento sanzionatorio anche per l'ulteriore reato di rapina oggetto di condanna, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 86 del 13.5.2024 della Corte costituzionale (illegittimità dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità) 2.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
3. Quanto a Benelli, i motivi sono manifestamente infondati o generici, in quanto:
a) la sentenza di annullamento con rinvio aveva espressamente "dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti per tutti i reati così come qualificati", ribadendolo a chiare lettere anche in motivazione (pag. 3, in fine);
b) la limitazione dell'intervento correttivo sulla sola misura della pena prevista per tale specifico reato-satellite rispetto ad altro più grave è giuridicamente corretta ed il ricorso non deduce alcuna ragione per la quale il complessivo trattamento punitivo debba considerarsi manifestamente irragionevole od arbitrario e, per l'effetto, sindacabile in Cassazione;
c) per la rapina, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile prima della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 628, cit., non potendo perciò trovare applicazione tale modifica normativa, la cui operatività, peraltro, presupporrebbe una rivalutazione del fatto.
4. Il motivo di ricorso di Signifredi non è consentito. Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Tale non è quello seguìto nel caso di specie dalla Corte territoriale, che ha plausibilmente ritenuto di valorizzare negativamente il deteriore vissuto criminale del ricorrente rispetto a quello di Benelli.
5. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend