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Ordinanza — n. 40034/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for criminal conviction due to generic and unfounded claim of intent violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40034/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Samba Niang inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Niang challenged his conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing that the lower court erred in finding intent. The court rejected this claim as generic and factually unfounded, noting that the appellate judges' reconstruction of events was substantially different from Niang's personal version and lacked any critical objection.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, particularly when they rely on a personal fact reconstruction that contradicts the court's established findings without critical objection.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection manifestly unfounded claim intent finding error procedural costs award Article 337 Penal Code Cassazione decision persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Samba Niang impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG SAMBA nato 1116/11/1986 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Samba Niang impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del dolo.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e, comunque, per la manifesta infondatezza del motivo, che si fonda su una ricostruzione del fatto del tutto personale e priva di qualsiasi obiezione critica verso quella, sostanzialmente differente, concordemente compiuta dai giudici di merito.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2024.