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Ordinanza — n. 40032/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40032/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Di Stefano inadmissible because its arguments merely repeated those previously rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, specifically arguing for a lighter classification of cocaine distribution episodes. The court ruled that since the lower court's reasoning was not manifestly illogical and addressed the continuity of the criminal activity, the appeal lacked novelty and merit.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce the complaints already presented to the appellate court and rejected by a reasoned decision that is not manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments drug trafficking conviction manifestly illogical Cassazione ordinanza reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO ANTONIO nato a TORREMAGGIORE il 07/07/1996 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Di Stefano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione e cessione di cocaina, hashish e manjuana. Si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai soli due episodi di cessione di cocaina accertati ed alla mancata riqualificazione degli stessi nell'ipotesi di cui al successivo comma 5 di tale disposizione.

2. Il ricorso è inammissibile, perché i relativi motivi riproducono le doglianze già rassegnate al giudice d'appello e da quest'ultimo disattese con motivazione non manifestamente illogica, attraverso la quale è pervenuto alla conclusione che, così come quella relativa alle droghe cc.dd. "leggere", anche l'attività di cessione della cocaina dell'imputato non si è esaurita nei due episodi accertati, ma presentava una continuità ed una dimensione non compatibili con la minima offensività richiesta dall'ipotesi lieve.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre