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Ordinanza — n. 40031/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unreasonableness of grounds regarding threat and self-defense exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Aline Maria Febbraro inadmissible due to the generic nature and manifest unreasonableness of her arguments. Febbraro challenged her conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code, claiming the absence of a threat and the omission of reasoning regarding the exclusion of self-defense under Article 393-bis. The court rejected these grounds as merely stated without factual basis, ruling that such incomplete and personal reconstructions do not constitute valid legal objections.

Regesto Legislator

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Art. 337, cod. pen.; Art. 393-bis, cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic or manifestly unfounded, as they must be based on a complete and objective reconstruction of facts rather than personal assertions.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection manifest unreasonableness self-defense exclusion omission of reasoning Article 337 penal code Article 393-bis penal code minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 337, cod. pen.
Aline Maria Febbraro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..
Art. 393-bis, cod. pen.
Il ricorso lamenta sostanzialmente l'assenza di una minaccia nel comportamento dell'imputata e, comunque, l'omissione della motivazione in ordine all'esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ALINE MARIA nato il 26/04/1995 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aline Maria Febbraro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta sostanzialmente l'assenza di una minaccia nel comportamento dell'imputata e, comunque, l'omissione della motivazione in ordine all'esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e, comunque, per la manifesta infondatezza dei motivi. Questi ultimi, infatti, sono semplicemente enunciati nonché fondati su una ricostruzione dei fatti del tutto personale e quanto meno incompleta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 202