Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unreasonableness of grounds regarding threat and self-defense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aline Maria Febbraro inadmissible due to the generic nature and manifest unreasonableness of her arguments. Febbraro challenged her conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code, claiming the absence of a threat and the omission of reasoning regarding the exclusion of self-defense under Article 393-bis. The court rejected these grounds as merely stated without factual basis, ruling that such incomplete and personal reconstructions do not constitute valid legal objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, cod. pen.; Art. 393-bis, cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic or manifestly unfounded, as they must be based on a complete and objective reconstruction of facts rather than personal assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ALINE MARIA nato il 26/04/1995 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Aline Maria Febbraro impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta sostanzialmente l'assenza di una minaccia nel comportamento dell'imputata e, comunque, l'omissione della motivazione in ordine all'esclusione della scriminante di cui all'art. 393-bis, cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità e, comunque, per la manifesta infondatezza dei motivi. Questi ultimi, infatti, sono semplicemente enunciati nonché fondati su una ricostruzione dei fatti del tutto personale e quanto meno incompleta.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 202