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Ordinanza — n. 40029/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug trafficking as inadmissible due to generic appeal grounds and preclusive fact review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Michael Oketa's appeal against his drug trafficking conviction inadmissible. Oketa argued for a factual re-evaluation of drug usage versus sale and criticized the lack of specific reasoning regarding his expulsion order. The court rejected these claims because the appeal sought a prohibited review of facts and relied on a generic argument that is inherently inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a re-evaluation of factual findings or be based on generic grounds lacking specific critical comparison with the lower court's reasoning, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal generic appeal grounds factual review preclusion Court of Cassazione drug possession expulsion order dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808
Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKETA MICHAEL nato il 27/07/1994 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michael Oketa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di metamfetamina. Si lamentano:

1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale;

2) omessa motivazione in ordine alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2.1. Il primo postula una rivalutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità. 2.2. Quanto al secondo, vero è che la sentenza impugnata non si è soffermata espressamente sul relativo motivo d'appello, il quale, però, era del tutto generico, in quanto privo di qualsiasi confronto critico rispetto alla motivata decisione del primo giudice. E, per giurisprudenza costante, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (tra le molte, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds, Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 set