Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gianluca Zago inadmissible for challenging the conviction for drug trafficking. Zago argued that the court erred in determining the drug's purpose was for sale rather than personal use and denied generic mitigating circumstances. The court ruled that such issues require a factual re-evaluation precluded at the level of legality, where the lower court's reasoning is binding unless contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they seek a re-evaluation of factual findings, as the court of legality cannot substitute its judgment for that of the court of first instance regarding the assessment of evidence and the rationale for the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGO GIANLUCA nato a COMISO il 23/12/1996 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gianluca Zago impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di 25 gr. di marijuana. Si lamentano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale e, comunque, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al computo della recidiva ed alla misura della pena 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2.1. Quello in punto di configurabilità del reato postula una rivalutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità. 2.2. Quanto al secondo, va osservato che, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché — come nel caso della sentenza impugnata (pagg. 5 s.) — non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settem