Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidiva due to inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciprian Binghiac inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. Binghiac challenged his conviction for recidiva under Article 385 of the Penal Code, arguing violations regarding the calculation of recidiva, denial of general mitigating circumstances, and sentencing. The court ruled that the lower court's factual findings on sanctioning treatment are unchallengeable in legitimacy proceedings unless contradictory, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; In criminal proceedings, the court of first instance's factual findings on sanctioning treatment are unchallengeable in appeal unless contradictory, rendering appeals based on non-permitted grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINGHIAC CIPRIAN nato 17/07/1984 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ciprian Binghiac impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al computo della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.
2. II ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché — come nel caso della sentenza impugnata — non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti, 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile íl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 202