Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and factually unfounded without critical comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Michele Zambetta inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zambetta challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code, arguing a violation of law regarding the crime's configurability. The court rejected this claim because the appeal was generic, merely repeating the second-instance arguments without critical analysis, and was factually unfounded based on a reconstruction of events not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is generic, merely repeating second-instance arguments without critical comparison, and is factually unfounded based on a non-reviewable reconstruction of events.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBETTA MICHELE nato a BARI il 17/06/1976 avverso la sentenza del 29/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Michele Zannbetta impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge in punto di configurabilità del reato.
2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico, perché si risolve sostanzialmente nella riproposizione di quello d'appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata; ed è, inoltre, manifestamente infondato in fatto, poiché si fonda su una ricostruzione degli accadimenti non corrispondente a quella ritenuta in sentenza e in questa sede non sindacabile.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 20