Criminal appeal dismissed for genericity; court rejected lack of specific evidence argument against collective responsibility conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and merely repeated the main appellate argument without critical engagement. The appellant claimed the conviction for Article 341-bis was unjustified due to lack of specific evidence and improper attribution of collective responsibility. The court ruled that the lower court had explicitly identified the evidence against the defendant, rendering the appellant's silence on this point a failure to provide a substantive comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat the main appellate argument without a critical comparison with the reasoning of the contested judgment, especially when the lower court has specifically identified the evidence against the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINITA' KLAAS PATRIR nato il 31/07/1985 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Klaas Patrir Dinità impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen.. Si lamentano travisamento della prova e difetto vizi di motivazione in punto di ascrivibilità del fatto all'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, che sostanzialmente ripropone il principale motivo d'appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Quest'ultima, infatti, non si è limitata ad addebitare il fatto all'imputato per una sorta di responsabilità "collettiva" dei vari correi, contestualmente autori della condotta ingiuriosa verso i pubblici ufficiali, ma ha indicato specificamente la prova a carico di costui, sulla quale il ricorso tace del tutto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2