Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Clemente inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. Clemente challenged the denial of general mitigating circumstances and the sentence length, arguing they were arbitrary. The court ruled that sentencing discretion is a matter of fact reviewable only for manifest unreasonableness, which was not found, and that the minimum statutory penalty did not require specific justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Sentenze di Cassazione: The appeal against a criminal conviction is inadmissible if based on grounds not permitted by law, as sentencing discretion is not subject to cassation review absent manifest unreasonableness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE PASQUALE nato a ALTAMURA il 24/12/1982 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pasquale Clemente impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Si lamentano vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico, non essendo decisivi in senso contrario gli elementi addotti dalla difesa (incensuratezza ed ammissione d'addebito in flagranza di reato). La pena, poi, è stata fissata nel minimo edittale, non occorrendo perciò una specifica motivazione.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre