Cassation appeal dismissed for genericity as it merely repeats lower court arguments without critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were deemed generic and merely repeated arguments from the second instance judgment. The appellant, Maurizio Rakcanati, challenged the confirmation of his conviction for drug possession by claiming defects in the attribution of facts to him. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked critical engagement with the lower court's reasoning and thus failed to meet admissibility standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce the arguments of the lower court without critical analysis or new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACANATI MAURIZIO nato a BISCEGLIE il 05/11/2000 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Maurizio Rekcanati impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di manjuana. Si lamentano vizi di motivazione in relazione all'ascrivibilità del fatto all'imputato.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d'appello, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 202