Cassation appeal dismissed for genericity; arguments merely repeat second instance without critical engagement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were deemed generic and merely repeated those raised at the second instance. The appellant, Pasquale Preite, challenged the confirmation of his conviction for cultivating 25 marijuana plants, arguing the exclusion of personal use and the denial of the minor offense hypothesis were legally flawed. The court rejected these claims as lacking necessary critical engagement with the lower court's reasoning, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce the arguments of the second instance without a critical engagement with the reasoning of the judgment under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREITE PASQUALE nato a UGENTO il 01/04/1953 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pasquale Preite impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver coltivato 25 piante di marijuana. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esclusione della destinazione della sostanza all'esclusivo uso personale e, in subordine, al diniego dell'ipotesi lieve, di cui al successivo comma 5.
2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d'appello, senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 202