Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40019/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40019/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Alessandro Sanmartino inadmissible, ruling it lacked specific legal grounds. Sanmartino argued the lower court failed to evaluate his lack of knowledge regarding the drug's characteristics, but the court found this merely a generic expression of dissent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specify the legal errors or facts requiring re-examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal lack of specific arguments procedural dismissal drug transport offense reati qualificati contro gli stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANMARTINO ALESSANDRO nato a CERIGNOLA il 23/06/1974 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessando Sanmartino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli lamenta vizi di motivazione «in tema di valutazione delle circostanze», in realtà, però, deducendo la propria inconsapevolezza, quanto meno, delle caratteristiche della droga da lui trasportata.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, risolvendosi in una mera e confusa espressione di dissenso dalle argomentazioni della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2024