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Ordinanza — n. 40018/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds do not confront the lower court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments failed to confront the reasoning of the appealed judgment. The lower court rejected the application of Article 131-bis of the Penal Code and generic mitigating circumstances based on the gravity of the facts and the defendant's dangerous conduct, including the prior use of neuroleptic medication. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds do not confront the ratio decidendi of the appealed judgment, rendering the sole function of the appeal void.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal non confrontation of reasoning ratio decidendi Article 131-bis Penal Code procedural costs criminal liability dangerous conduct legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi congiunti di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi congiunti di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 131-bis cod. pen
pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi congiunti di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARULLO CLEMENTE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/11/1997 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Clemente Marullo per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b, e 2 -sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi congiunti di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., emergente da mera clausola di stile e sostanzialmente in ragione dei medesimi elementi caratterizzanti la fattispecie penale, e delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa dell'imputato in sede di controllo da parte delle forze dell'ordine.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.). Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha sostanzialmente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen., oltre che della invocate circostanze attenuanti generiche, in considerazione non degli elementi caratterizzanti la fattispecie ma della gravità dei fatti, in ragione della pericolosità della condotta (pag.

4) argomentata anche dalla preventiva consapevole assunzione da parte dell'imputato di un farmaco neurolettico (come emergente dal riferimento a tale circostanza evidenziata nella sentenza di primo grado e richiamata da quella d'appello, in ipotesi di c.d. doppia conforme).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il s