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Ordinanza — n. 39967/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding drug trafficking liability and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39967/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Otea Denis Vasile inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing against liability based on intercepted conversations and claiming the non-punishment provision of Article 131-bis of the Penal Code should apply. The court rejected these arguments as generic and unfounded, noting that the proven drug sales concretely precluded any assessment of reduced offensiveness.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on generic arguments regarding criminal liability or the applicability of non-punishment provisions are inadmissible when the facts clearly establish the criminal act and negate the conditions for reduced offensiveness.

Parole chiave

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drug trafficking liability non-punishment provision inadmissible appeal generic arguments intercepted conversations divieto di immissioni eccessive censure di diritto costituzionale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 131-bis cod. pen.
Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.è fondata su argomenti (le reiterate cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.
art. 131-bis cod. pen
Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.è fondata su argomenti (le reiterate cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTEA DENIS VASILE nato a BUHUSI( ROMANIA) il 12/06/1998 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Otea Denis Vasile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in punto di responsabilità per le riscontrate cessioni di stupefacente, comprovate dal contenuto delle conversazioni intercettate, di cui il ricorso propone una lettura alternativa e riduttiva.

Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.è fondata su argomenti (le reiterate cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11 ottobre 2024 Il Consigliere félatore Il P iden