Ordinanza — n. 39965/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVOLETTA LUIGI nato a PESCARA il 12/12/1969 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luigi Tavoletta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità e sulla insussistenza di condizioni integranti lo stato di necessità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 39965/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità e sulla insussistenza di condizioni integranti lo stato di necessità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVOLETTA LUIGI nato a PESCARA il 12/12/1969 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luigi Tavoletta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità e sulla insussistenza di condizioni integranti lo stato di necessità.
E', inoltre, manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla eccessività della pena perché determinata nel minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consiglierecelatore Il id