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Ordinanza — n. 39965/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39965/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39965/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVOLETTA LUIGI nato a PESCARA il 12/12/1969 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luigi Tavoletta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità e sulla insussistenza di condizioni integranti lo stato di necessità.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 39965/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità e sulla insussistenza di condizioni integranti lo stato di necessità.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute grave caso di rigore aiuto all'evasione di detenuti congedo di assistenza ai familiari evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAVOLETTA LUIGI nato a PESCARA il 12/12/1969 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Luigi Tavoletta; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti una questione in fatto, quello sulla responsabilità e sulla insussistenza di condizioni integranti lo stato di necessità.

E', inoltre, manifestamente infondato il motivo di ricorso sulla eccessività della pena perché determinata nel minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll ottobre 2024 Il Consiglierecelatore Il id